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Regolamenti |
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REGOLAMENTO CONGRESSUALE
Art.1
(Assemblee dei Circoli)
1. Le Assemblee dei Circoli per líelezione dei Presidenti dovranno aver luogo prima del Congresso provinciale, a partire dal 16 febbraio 2002.
2. Le Assemblee sono convocate dai Presidenti o Commissari di Circolo previa autorizzazione scritta della Federazione provinciale.
3. Godono del diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti al Circolo in regola con il tesseramento 2001. Hanno inoltre diritto di elettorato attivo e passivo coloro che gi‡ iscritti nel 1999 o 2000 provvedano personalmente a regolarizzare la loro iscrizione entro il 12 febbraio 2002.
4. Il voto Ë personale ed eguale, libero e segreto.
5. Líorganizzazione dellíAssemblea Ë curata dal Direttivo di Circolo, secondo le direttive e sotto vigilanza della Federazione provinciale.
6. La data, il luogo di svolgimento e líordine del giorno dellíAssemblea devono essere comunicati agli iscritti almeno 3 giorni prima mediante avviso affisso rispettivamente nella sede del Circolo o della Federazione in mancanza di sede del Circolo.
7. Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto devono essere affissi all'Albo della Federazione provinciale e nella sede del Circolo, ove esistente, 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
8. Presenzia ai lavori dellíAssemblea un Delegato della Federazione provinciale.
9. In caso di mancata convocazione, la Federazione provinciale si sostituisce al Presidente di Circolo.
10. Ciascun avente diritto puÚ votare un solo nominativo del Candidato alla carica di Presidente.Risulta eletto Presidente del Circolo il Candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parit‡ di voti si procede immediatamente al ballottaggio.
11. I Componenti dellíAssemblea Nazionale possono intervenire alle Assemblee di Circolo con diritto di parola.
Art.2 (Svolgimento dellíAssemblea di Circolo)
1. Il Presidente o Commissario di Circolo apre i lavori dellíAssemblea. LíUfficio di Presidenza dellíAssemblea Ë composto dal Delegato della Federazione e da due Scrutatori eletti per alzata di mano.
2. Qualora in prima convocazione non sia presente il 50% pi? uno degli aventi diritto, la seconda convocazione, prevista un'ora dopo la prima, Ë valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
3. Terminate le operazioni di scrutinio ed effettuata la proclamazione, deve essere redatto verbale in duplice copia.
4. Il verbale di cui al comma 3 deve essere sottoscritto dai Componenti líUfficio di Presidenza e deve attestare l'avvenuto adempimento delle modalit‡ previste dal Regolamento, il regolare andamento delle elezioni, líesito delle votazioni, la proclamazione del Presidente eletto, e líora di chiusura delle
operazioni.
5. Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Federazione provinciale tramite il delegato della Federazione.
6. I partecipanti allíAssemblea, aventi diritto al voto, possono presentare reclamo avverso la proclamazione entro 24 ore dalla chiusura dellíAssemblea.
7. Sui reclami di cui al comma 6 decide la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri entro 48 ore dal ricevimento..3
Art.3 (Indizione del Congresso Provinciale)
Il Congresso Provinciale, indetto ai sensi dellíarticolo 40 dello Statuto, d'intesa con la Segreteria Generale del Congresso, definisce la linea politica provinciale del Partito, e procede all'elezione del Presidente provinciale, dei Delegati al Congresso Nazionale nonchÈ dei Componenti la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.
Art.4 (Partecipazione al Congresso Provinciale)
1. Nel Congresso Provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti ai Circoli della Federazione, ricompresi negli elenchi ufficiali degli iscritti 2001 approvati dalla Direzione Nazionale. Hanno, inoltre, lo stesso diritto coloro che gi‡ iscritti nel 1999 o 2000 provvederanno personalmente a regolarizzare la loro iscrizione entro il 12 febbraio 2002.
2. La Segreteria Generale del Congresso decide inappellabilmente sulle controversie relative al diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti.
3. Il voto Ë personale ed eguale, libero e segreto.
Art.5 (Organizzazione del Congresso)
1. Líorganizzazione del Congresso Ë curata dallíEsecutivo provinciale, secondo le direttive e sotto la supervisione della Segreteria Generale del Congresso che autorizza anche la data di svolgimento.
2. La data, il luogo di svolgimento e líordine del giorno del Congresso Provinciale devono essere comunicati agli iscritti mediante avviso affisso nei locali dei Circoli e della Federazione almeno 10 giorni prima a cura, rispettivamente, del Presidente o del Commissario provinciale e dei Presidenti di Circolo.
3. Il Presidente o il Commissario provinciale definisce il programma per un'adeguata pubblicizzazione del Congresso attraverso manifesti, inserzioni sul quotidiano del Partito e sui giornali locali, sul sito internet ufficiale del Partito all'indirizzo www.alleanzanazionale.it , e con comunicati stampa,
d'intesa con la Segreteria Generale del Congresso.
4. In caso di inadempienza, il Coordinatore regionale, sentita la Segreteria Generale del Congresso, si sostituisce agli organi provinciali.
Art.6 (Svolgimento del Congresso)
1. Il Presidente o Commissario provinciale apre i lavori del Congresso. LíAssemblea procede, quindi, su proposta del Presidente o Commissario, allíelezione per alzata di mano dellíUfficio di Presidenza, composto da un Presidente, un vice Presidente e due Segretari.
2. Sovrintende ai lavori dellíUfficio di Presidenza un Delegato della Direzione Nazionale, designato dalla Segreteria Generale del Congresso.
3. LíAssemblea elegge, per alzata di mano, su proposta del suo Presidente, la Commissione di Verifica Poteri, con la funzione di dichiarare, inappellabilmente, la legittimit‡ dei titoli di partecipazione al Congresso. L'Assemblea elegge altresÏ, per alzata di mano, su proposta del Presidente, la
Commissione per lo Scrutinio..4
4. La Commissione di Verifica Poteri controlla la regolarit‡ di tutte le procedure congressuali di voto, scrutinio e registrazione dei risultati elettorali, nonchÈ l'autenticit‡ delle firme dei partecipanti sottoscrittori delle liste.
5. Il Congresso si svolge nel comune dove ha sede la Federazione provinciale salvo quanto previsto al successivo articolo 11.
Art.7 (Candidature)
1. Ogni candidato alla carica di Presidente provinciale deve presentare un documento programmatico-organizzativo con l'eventuale indicazione, in tutto o in parte, dei nominativi che andranno a comporre l'Esecutivo provinciale in caso di sua elezione. Le candidature dovranno essere presentate entro 2 ore
dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, unitamente alla collegata lista dei Delegati al Congresso Nazionale. Le liste devono essere sottoscritte da un numero non inferiore all'8% e non superiore al 10% degli aventi diritto al voto.
2. Possono essere presentate pi? liste. In tal caso ognuna di esse deve contenere un numero di candidati pari al 50% del numero dei Delegati da eleggere. L'elettore puÚ altresÏ aggiungere alla lista altri nominativi fino alla met‡ del restante numero dei Delegati da eleggere. I nominativi segnati in eccedenza non vengono conteggiati.
3. In caso di lista unica la stessa deve contenere un numero di candidati pari al 75% del numero dei Delegati da eleggere. L'elettore puÚ altresÏ aggiungere alla lista altri nominativi fino alla met‡ dei rimanenti Delegati da eleggere. I nominativi in eccedenza non verranno conteggiati.
4. Non possono essere candidati a delegati del Congresso Nazionale coloro che vi partecipano di diritto.
Art.8 (Elezione del Presidente provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale)
1. E' proclamato eletto Presidente provinciale il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi qualora siano state presentate pi? candidature. In caso di parit‡ prevale il pi? anziano d'et‡. In caso di lista unica si prescinde dal numero dei voti conseguiti.
2. Nella composizione delle liste si devono favorire pari opportunit‡ di accesso alle donne e agli Amministratori locali. L'Ufficio di Presidenza sovrintende all'osservanza di tale norma d'intesa con la Segreteria Generale del Congresso.
3. Con un'unica scheda si procede all'elezione del Presidente provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale iscritti nella lista che viene votata nel suo complesso.
4. Qualora siano state presentate pi? liste, per la ripartizione dei Delegati, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, Ö sino a concorrenza del numero dei Delegati da eleggere e quindi, si scelgono, fra i quozienti cosÏ ottenuti, i pi? alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avr‡ tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parit‡ di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto Ë attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parit‡ di questíultima, per sorteggio.
5. In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti tutti i Candidati indicati nella stessa e il restante 25% tra coloro che hanno riportato pi? voti.
6. Assegnati i Delegati alle liste in base ai comma 4 e 5, le proclamazioni vengono effettuate secondo líordine di lista.
7. Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso..5
Art.9 (Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri)
Ciascun iscritto vota il Presidente e fino a due Componenti della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri di cui all'art. 58 dello Statuto. L'elezione ha luogo su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza e si svolge contemporaneamente a quella del Presidente provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale, con apposita scheda.
Art.10 (Lavori congressuali)
1. Le votazioni per líelezione del Presidente provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale si svolgono contestualmente con unica scheda.
2. I Delegati possono iscriversi a parlare e presentare ordini del giorno.
3. Sono invitati a partecipare al Congresso Provinciale i Rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni culturali, professionali, sindacali e sociali operanti nel territorio.
4. Il Presidente dellíAssemblea congressuale dirige i lavori e fissa i tempi dei singoli interventi.
5. I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente dell'Assemblea dopo la proclamazione degli eletti.
6. Il Presidente provinciale e la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri sono insediati subito dopo la proclamazione, con provvedimento del Delegato della Direzione Nazionale.
7. I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati, anche tramite fax, entro 3 giorni dalla predetta proclamazione, alla Segreteria Generale del Congresso che decide, inappellabilmente, nei successivi due giorni.
Art.11 (Svolgimento delle operazioni di voto)
1. Tutte le operazioni elettorali avranno luogo dopo la chiusura del dibattito in Assemblea e dureranno, senza interruzione, secondo una programmazione oraria stabilita entro il 14 febbraio 2002 dalla Segreteria Generale del Congresso, su proposta della Federazione provinciale.
2. Su motivata richiesta della Federazione provinciale la Segreteria Generale del Congresso potr‡ autorizzare lo svolgimento delle operazioni di voto in pi? seggi e, in ogni caso, in un numero non superiore a quattro.
Art. 12 (Rappresentanti di lista)
Alle operazioni di votazione e di scrutinio dei singoli seggi assistono i Rappresentanti delle liste presentate, accreditati preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale..6
Art. 13 (Numero dei Delegati)
Il numero dei Delegati da eleggere nei Congressi Provinciali, ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale del 21 luglio 1995, Ë di 1.200. La ripartizione dei Delegati tra le Federazioni provinciali viene definita dalla Segreteria Generale del Congresso per il 75% in proporzione al numero degli iscritti nell'ultimo triennio e per il 25% in proporzione ai voti ottenuti dal Partito nel territorio della Federazione nella quota proporzionale, in occasione delle ultime elezioni politiche nazionali.
Art. 14 (Il Congresso Nazionale)
1. Il Congresso Nazionale indetto dall'Assemblea Nazionale del 1 dicembre 2001, si svolger‡ a Bologna nei giorni 4, 5, 6, 7 aprile 2002, secondo il presente Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale del 26 gennaio 2002.
2. Sono Delegati di diritto al Congresso Nazionale quelli previsti dagli artt. 20 e 21 dello Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale del 21 luglio 1995. Sono Delegati elettivi i Presidenti Provinciali ed i Delegati eletti dai Congressi provinciali.
3. Sono invitati a partecipare al Congresso Nazionale i Rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici e delle organizzazioni culturali, rofessionali, sindacali e sociali.
4. Il Congresso Nazionale discute e determina la linea politica del Partito e procede all'elezione diretta del Presidente Nazionale e dei membri dell'Assemblea Nazionale. Al congresso sono attribuite le competenze ed i poteri previsti dallo Statuto vigente.
5. Partecipano al Congresso con diritto di parola gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali ed i Sindaci delle citt‡ con pi? di 15.000 abitanti che non vi partecipino ad altro titolo.
Art. 15 (Convocazione del Congresso Nazionale)
La Segreteria Generale del Congresso invier‡ un'apposita lettera di convocazione ai Delegati elettivi e di diritto.
Art. 16 (Organizzazione del Congresso)
Il Congresso Nazionale Ë articolato nei seguenti Uffici:
a) Segreteria Generale
b) Ufficio di Presidenza
c) Questori
d) Commissione per la Verifica dei Poteri
e) Commissione per lo Scrutinio
f) Commissione per lo Statuto.7
Art. 17 (La Segreteria Generale)
1. La Segreteria Generale del Congresso, nominata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, Ë composta dal Segretario Generale e da un minimo di nove ad un massimo di quindici Componenti. La Segreteria Generale sovrintende alla legittimit‡ di tutti gli atti relativi allo svolgimento del Congresso.
2. Essa provvede al servizio logistico, organizzativo e di stampa relativo ai lavori del Congresso; cura la composizione dei verbali delle riunioni del Congresso e ne raccoglie gli atti ufficiali d'intesa con il Presidente Nazionale; svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento.
3.Ai lavori degli Uffici e delle Commissioni del Congresso partecipa un Componente la Segreteria Generale.
4. La Segreteria Generale rilascia, previo riconoscimento, ai Delegati che risultino regolarmente iscritti nell'elenco ufficiale la tessera di Delegato al Congresso.
Art. 18 (L'Ufficio di Presidenza)
L'Ufficio di Presidenza - da eleggersi con la modalit‡ di cui al successivo art. 24 - Ë composto da un Presidente e da un minimo di venti a un massimo di venticinque Componenti.I componenti l'Ufficio di Presidenza dirigono a turno i lavori del Congresso secondo le norme dello Statuto vigente e del presente Regolamento e ne proclamano le decisioni.
Art. 19 (I Questori)
Questori sono un minimo di trenta ed un massimo di quaranta e vengono eletti dal Congresso con le modalit‡ previste dal successivo art. 24. Assolvono il compito di garantire il regolare svolgimento dei lavori del Congresso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 20 (La Commissione per la Verifica dei Poteri)
1. La Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da sette membri oltre al Presidente e ad un Segretario, Ë eletta dal Congresso secondo le modalit‡ previste dall'art. 24 ed assolve le funzioni previste dalle successive disposizioni.
2. La Commissione Verifica dei Poteri:
a) prende atto dell'elenco dei Delegati elettivi e di diritto trasmessi dalla Segreteria Generale del Congresso;
b) controlla la regolarit‡ della documentazione ricevuta;
c) compila l'elenco ufficiale dei Partecipanti al Congresso Nazionale rendente i nominativi dei delegati eletti e dei Delegati di diritto.
3. Le deliberazioni della Commissione per la Verifica dei Poteri sono inappellabili e saranno ricevute dalla Segreteria Generale del Congresso come atti ufficiali dello stesso..8
Art. 21 (La Commissione per lo Scrutinio)
La Commissione per lo Scrutinio Ë composta da un massimo di cinquanta membri oltre al Presidente ed al Segretario ed Ë nominata dal Congresso con le modalit‡ previste dal successivo art. 24. Essa ha il compito di controllare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali che avranno luogo durante il Congresso con le modalit‡ previste dai successivi articoli.
Art. 22 (Le deliberazioni)
Le deliberazioni della Commissione per lo Scrutinio e quelle della Commissione per la Verifica dei Poteri sono inappellabili.
Art. 23 (La Commissione per lo Statuto)
Il Congresso Nazionale nomina la Commissione per lo Statuto composta da sette membri, oltre al Presidente e ad un Segretario. La stessa sottopone al Congresso le proposte di modifica dello Statuto.
Art. 24 (Elezione degli Uffici del Congresso)
Su proposta della Segreteria Generale del Congresso, all'apertura dei lavori, il Congresso con distinte votazioni, per alzata di mano, procede all'elezione dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Questori, della Commissione di Verifica dei Poteri, della Commissione per lo Scrutinio e della Commissione per lo Statuto.
Art. 25 (Svolgimento del Congresso)
I lavori del Congresso si svolgono secondo le modalit‡ stabilite dalla reteria Generale del Congresso. La discussione Ë disciplinata dall'Ufficio di Presidenza che Ë collegialmente responsabile dello svolgimento dei lavori assembleari..9
Art. 26 (Elezione del Presidente Nazionale e dell'Assemblea Nazionale)
1. Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso secondo le disposizioni degli artt. 24 e 25 dello Statuto vigente.
2. Ogni Candidato alla carica di Presidente Nazionale deve presentare un documento politico-programmatico unitamente alla collegata lista dei Candidati a componenti dell'Assemblea Nazionale, nel numero stabilito dall'art. 28 dello Statuto.
3. La lista o le liste devono essere sottoscritte da un numero pari al 10% degli aventi diritto al voto. In caso di un'unica candidatura alla carica di Presidente Nazionale la lista collegata deve contenere un numero di Componenti da eleggere all'Assemblea Nazionale pari al 75%. L'elettore puÚ aggiungere alla lista altri nominativi fino alla met‡ dei rimanenti membri da eleggere. I nominativi in eccedenza non verranno conteggiati.
4. In caso di presentazione di pi? candidature alla carica di Presidente Nazionale ognuna delle rispettive liste collegate deve contenere un numero di Candidati pari al 50% di quello dei membri da eleggere. L'elettore puÚ altresÏ aggiungere alla lista altri nominativi fino alla met‡ del restante numero dei membri da eleggere. I nominativi segnati in eccedenza non vengono conteggiati. Il voto si esprime, con scheda unica, per il nominativo del Candidato alla carica di Presidente Nazionale e per la lista collegata nel suo complesso. Viene eletto Presidente Nazionale il Candidato che ha avuto il maggior numero di voti.
5. Per la ripartizione dei Componenti da eleggere, in caso di presentazione di pi? candidature e quindi di pi? liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4 ÖÖ. sino alla concorrenza del numero dei Delegati da eleggere e, quindi, si scelgono tra i quozienti cosÏ ottenuti i pi? alti, in numero uguale a quello dei Componenti da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avr‡ tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parit‡ di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto Ë attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, a parit‡ di quest'ultima, per rteggio.
6. In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti tutti i Candidati indicati nella stessa ed il 25% tra coloro che hanno riportato pi? voti.
7. Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso.
Art. 27 (Modalit‡ di votazione)
1. Le votazioni nel Congresso si possono svolgere:
a) per alzata di mano
b) per divisione
c) per appello nominale
d) per scrutinio segreto
e) per acclamazione.
2. Non sono consentite deleghe ai fini dell'esercizio di voto.
3. La Segreteria Generale del Congresso distribuisce a tutti gli aventi diritto la scheda ufficiale per la votazione. All'atto dell'esercizio del diritto di voto gli stessi devono farsi riconoscere dal Presidente del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione al Congresso e di un documento di identit‡.
4. All'inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo Scrutinio si costituir‡ in seggio elettorale ovvero in seggi elettorali. Alle operazioni di voto e di scrutinio il Presidente della Commissione, che avr‡ assunto le funzioni di Presidente del seggio, chiamer‡ ad intervenire un notaio per ciascun seggio che dovr‡ redigere e convalidare il verbale sullo svolgimento e sui risultati dei singoli seggi, mentre il notaio del seggio centrale rediger‡ e convalider‡ il risultato riassuntivo delle elezioni. Le operazioni di voto possono avere luogo anche mediante procedimento elettronico..10
Art. 28 (Lo scrutinio)
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e la Commissione per lo Scrutinio decide inappellabilmente sulle contestazioni e sulle schede controverse. Le decisioni della Commissione devono risultare dal verbale redatto e convalidato dal notaio.
Art. 29 (Norma di rinvio)
Per quanto non sia previsto dal presente Regolamento valgono le norme di Statuto e, in mancanza, l'Ufficio di Presidenza decide secondo il Regolamento della Camera dei Deputati.
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di Giampaolo Pansa |
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di Gianluca Semprini. |
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di Davide Mosca. |
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